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Trasmissione dati contabili di terreni: quali regole per l’esonero?

lentepubblica.it • 31 Luglio 2017

terreni agro silvo pastorali nebrodiGli agricoltori con terreni ubicati per più del 50 per cento in zone montane e con volume d’affari fino a 7000 euro, non sono obbligati alla spedizione on line delle fatture.


Con la risoluzione n. 105/E di oggi l’amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti in merito all’esonero dall’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrate, previsto dall’articolo 21 del decreto 78/2010 per i soggetti con volume d’affari non superiore ai 7.000 euro (articolo 34, comma 6, del dpr 633/72).

 

In particolare l’Agenzia chiarisce che la dispensa dall’adempimento è valida solo se i suddetti soggetti svolgono l’attività in terreni ubicati, in misura maggiore al 50%, nelle zone montane di cui articolo 9 del dpr n. 601/1973.

 

I nuovi adempimenti comunicativi previsti dal decreto legge n. 193 del 2016 

 

In materia di Iva, sono stati stabiliti, a decorrere dal 1° gennaio 2017, alcuni nuovi adempimenti telematici a cadenza trimestrale, che sostituiscono i precedenti obblighi comunicativi dei quali è stata prevista l’eliminazione.

 

Si tratta, in particolare, della comunicazione obbligatoria di alcuni dati di tutte le fatture emesse, nonché di quelle ricevute e registrate, delle relative note di variazione e della comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche Iva, adempimenti introdotti dal decreto legge n. 193 del 2016 nell’ambito delle misure di contrasto dell’evasione.

 

Con il provvedimento del 27 marzo 2017, l’Agenzia delle entrate ha reso note le regole e i termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni e delle liquidazioni periodiche Iva. Oltre ad aver stabilito un termine unico, sia per la trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture (articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 127 del 2015), sia per la trasmissione dei dati delle fatture prevista dall’articolo 21 del dl 78/2010, l’Agenzia ha previsto che i dati acquisiti saranno messi tempestivamente a disposizione dei contribuenti che li hanno inviati, nella sezione Consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi“.

 

La finalità è quella di instaurare un processo di dialogo predichiarativo tra l’Agenzia e i contribuenti con il quale emergano, dall’analisi dei dati trasmessi, potenziali incoerenze tra i dati delle fatture e quelli delle liquidazioni Iva.

 

La Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute

 

Limitatamente alla “Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute”, tramite la riformulazione dell’articolo 21 del dl n. 78 del 2010 – che disciplinava il cosiddetto “spesometro” – è stato disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’obbligo per i soggetti passivi d’imposta di trasmettere trimestralmente, in via telematica, entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento(1), i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate nel trimestre, comprese le bollette doganali e i dati delle relative variazioni.

 

Per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, con un limite massimo di euro 1.000 per ogni trimestre.  È però prevista la riduzione alla metà della sanzione, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ordinaria o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Per espressa previsione normativa, infine, è stata esclusa l’applicazione dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 472 del 1997 che disciplina gli istituti del concorso di violazioni e della continuazione.

 

E’ stato inoltre introdotto un credito d’imposta pari a 100 euro per i soggetti in attività nel 2017 che, con riferimento al nuovo obbligo comunicativo, sosterranno delle spese per l’adeguamento tecnologico. Il credito – che ha carattere di una tantum – è attribuito nell’anno successivo a quello di sostenimento dei costi sempreché, in detto anno, il soggetto che ha sostenuto la spesa non abbia realizzato un volume d’affari superiore a 50.000 euro.

 

Il credito d’imposta:

 

 

  • non concorre alla formazione del reddito imponibile né rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi
  • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo
  • è concesso nei limiti e alle condizioni previsti dal regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.

 

Esonero per chi si avvale del regime speciale per i produttori agricoli situati nelle zone montane

 

Sono esclusi dall’obbligo di trasmissione telematica i soggetti che si avvalgono del regime speciale per i produttori agricoli situati nelle zone montane. Come già chiarito dalla circolare n. 1/E del 2017, i produttori agricoli operanti in zone diverse da quelle montane devono assolvere l’obbligo di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute in una modalità che sia compatibile con il regime semplificato di cui all’articolo 34, comma 6, del dpr n. 633 del 1972. In particolare, sono tenuti a comunicare unicamente i dati relativi alle operazioni “attive” mediante l’invio dei dati delle autofatture emesse dai cessionari, copia delle quali deve essere consegnata ai produttori agricoli.

 

In relazione alla locuzione “situati nelle zone montane di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973“, è stato chiesto di chiarire se si sia voluto fare riferimento al luogo in cui l’agricoltore ha il domicilio fiscale o a quello in cui è ubicato il fondo. In tale ultima ipotesi, inoltre, si chiede di chiarire se, per beneficiare dell’esonero disposto dall’ultimo periodo nel nuovo articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2010, si possa adottare il criterio della “prevalente ubicazione” dei terreni in zone montane.

 

La risoluzione di oggi ha chiarito che, ai fini dell’individuazione dei soggetti esonerati, si deve fare riferimento al luogo in cui sono ubicati i terreni sui quali viene svolta l’attività agricola. In particolare, deve trattarsi di terreni:

 

 

  • situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri slm (o rappresentati in particelle catastali che si trovano anche solo in parte a questa altitudine)
  • compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale
  • facenti parte di comprensori di bonifica montana.

 

 

Il documento di prassi ha precisato che beneficiano dell’esonero dall’invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute i soggetti che, avvalendosi del regime speciale per i produttori agricoli, esercitano l’attività in terreni ubicati in misura maggiore al 50% in zone montane.

 

NOTE:

 

1) La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre, quella dell’ultimo trimestre entro il mese di febbraio.

Fonte: Fisco Oggi, Rivista telematica dell'Agenzia delle Entrate - Articolo di Eleonora De Blasi
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